Dal 1° ottobre gli addetti di pulizie e servizi integrati hanno in busta paga 35 euro in più, terza tranche del rinnovo del CCNL Multiservizi. ANAC chiede che le gare ne tengano conto fin dalla base d’asta. Chi ha già un contratto in corso, però, difficilmente potrà farsi riconoscere l’aumento con la revisione dei prezzi: molto dipende da come è scritto il capitolato.
Trentacinque euro lordi al mese, al 2° livello. È quanto è entrato nelle buste paga di ottobre di chi lavora nelle imprese di pulizia e servizi integrati con il CCNL Multiservizi. Ed è solo una delle otto tranche previste dal rinnovo: l’ultima arriverà a marzo 2029.
Che l’aumento ci sia, lo si sa da più di un anno. La questione aperta è un’altra: chi se ne fa carico negli appalti aggiudicati con prezzi calcolati prima? Nei servizi ad alta intensità di manodopera, come pulizie e servizi integrati, la risposta pesa direttamente sui margini.
Mettendo in fila le indicazioni arrivate da ANAC, dal Consiglio di Stato e dal Ministero delle Infrastrutture, il quadro è piuttosto coerente. Il costo del lavoro va messo nel prezzo all’inizio, quando si scrive la base d’asta e quando si prepara l’offerta. Dopo, a contratto in corso, recuperarlo è molto più difficile.
Il rinnovo del CCNL Multiservizi, tranche per tranche
Il contratto dei dipendenti delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi è stato rinnovato il 13 giugno 2025 e copre il periodo dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2028. Hanno firmato Agci Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi e Unionservizi Confapi, insieme a Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti. ANIP Confindustria non ha sottoscritto il rinnovo.
A regime l’aumento vale 215 euro lordi al 2° livello, circa il 16,6% dei minimi tabellari. Le prime tranche sono arrivate a luglio 2025 e a maggio 2026, la terza il 1° ottobre scorso. Il calendario prosegue con 30 euro a maggio 2027, 20 a dicembre 2027, 25 a luglio 2028, 20 a ottobre 2028 e gli ultimi 10 a marzo 2029.
Oggi un addetto alle pulizie inquadrato al 2° livello ha un minimo di 1.413,50 euro lordi al mese, tra paga base (889,21), contingenza (513,96) e terzo elemento (10,33). Parliamo di un contratto che riguarda circa 600mila lavoratori.
Va ricordato che nel multiservizi i contratti nazionali sono più d’uno. Il 19 maggio 2026, per esempio, Conflavoro e le sigle Confsal hanno rinnovato un proprio CCNL Multiservizi, in vigore dal 1° giugno, con tabelle e inquadramenti diversi. Quando in gara si confrontano contratti differenti, l’articolo 11 del Codice dei contratti chiede alle stazioni appaltanti di verificare che le tutele siano equivalenti.
Gare, ANAC: la base d’asta va calcolata sul contratto rinnovato
Sul fronte delle gare, ANAC ha preso posizione con la delibera n. 353 del 15 settembre 2026, un parere di precontenzioso di cui hanno dato conto le riviste specializzate LavoriPubblici e BibLus. Il caso riguardava una gara comunale per l’igiene urbana da 20,2 milioni di euro, 12,3 dei quali di costo della manodopera. Non è un appalto di facility management, ma il ragionamento vale per qualsiasi servizio in cui il lavoro pesa così tanto.
La stazione appaltante aveva stimato il costo del personale su tabelle ministeriali ormai superate. Secondo l’Autorità, quando un rinnovo del CCNL è già noto, o comunque conoscibile, e porta aumenti significativi, la base d’asta deve tenerne conto usando le nuove tabelle retributive. L’ente è stato invitato a correggere gli atti in autotutela; se decide di non farlo, ha 15 giorni per spiegare perché.
Dopo la firma, il rinnovo resta in capo all’impresa
A contratto firmato, però, il discorso cambia. La giurisprudenza amministrativa considera il rinnovo di un contratto collettivo un fatto normale e prevedibile, di cui l’impresa deve tenere conto già quando formula l’offerta.
Nel 2025 il Consiglio di Stato (sez. V, n. 6638 del 25 luglio) ha negato la revisione per aumenti che un CCNL rinnovato prima della gara aveva già messo in calendario: importi e date erano noti, e dovevano finire nel ribasso. Quest’anno la sezione III (n. 4463 del 4 giugno 2026), in un caso ancora regolato dal vecchio Codice, ha escluso la revisione durante una proroga “atecnica”, cioè non prevista né ammessa dal contratto.
C’è poi un orientamento della giustizia amministrativa che riguarda da vicino chi partecipa alle gare. Se il capitolato lega la revisione a un indice generale come il FOI, senza dare peso autonomo al costo del lavoro, quella clausola va contestata subito, impugnando il bando. Accettarla in gara e sollevare il problema solo in fase di esecuzione viene considerato tardivo.
Convenzioni Consip e regionali: la richiesta va all’ente che ha firmato
Una parte del facility management pubblico passa da accordi quadro e convenzioni di Consip e dei soggetti aggregatori regionali. Proprio su questo, il 15 ottobre 2026 la quinta sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 7544), come riportato da LavoriPubblici, ha chiarito a chi va presentata la domanda di revisione.
La richiesta non va fatta alla centrale di committenza che ha bandito la gara, ma alla singola amministrazione che ha firmato il contratto attuativo e riceve il servizio. La revisione riguarda infatti l’esecuzione del contratto e va valutata sulle sue condizioni economiche concrete, non sull’andamento generale dei costi.
In pratica, un fornitore con più ordinativi attivi sullo stesso lotto dovrà presentare e documentare ogni richiesta contratto per contratto.
Revisione prezzi, le Linee guida MIT: la clausola si scrive in gara
Gli strumenti per riequilibrare un contratto esistono, ma vanno previsti negli atti di gara. Le Linee guida del MIT del 28 maggio 2026 sulla revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture distinguono due casi: la revisione ordinaria, per le normali oscillazioni dei costi, e quella straordinaria, per gli scostamenti eccezionali. Entrambe si applicano ai contratti di durata, come sono di solito quelli di pulizia, portierato e servizi integrati.
Le stazioni appaltanti possono scegliere indici diversi da quelli dell’Allegato II.2-bis del Codice, se questi non descrivono bene la prestazione, a patto di motivarlo nei documenti di gara. E possono legare i pagamenti alla prova che gli adeguamenti siano arrivati anche ai subappaltatori.
Cosa guardare nel capitolato prima di fare l’offerta
Per le imprese, insomma, il lavoro più importante si fa prima di partecipare. Vale la pena controllare quale indice regola la revisione e se tiene conto del costo del lavoro, e mettere in offerta tutte le tranche contrattuali già fissate per la durata dell’appalto: nel caso del CCNL Multiservizi, fino al 2029. Se una clausola sembra inadeguata, va impugnata nei termini del bando.
Anche le stazioni appaltanti hanno margini d’azione. Calcolare la base d’asta sul contratto rinnovato, e non su tabelle superate, è il primo passo. Negli appalti multiservizio il Codice consente inoltre di usare indici settoriali, quando disponibili, al posto di quelli generali.
Chi pagherà gli aumenti dei prossimi anni, in molti casi, è già scritto nei capitolati di oggi.















