Covid-19: credito d’imposta del 60% per chi sanifica gli ambienti di lavoro

23/07/2020 – Dallo scorso 20 luglio e fino al prossimo 7 settembre si possono comunicare all’Ufficio Entrate i dati relativi alle spese ammissibili relative a Bonus sanificazione e DPI 2020.

Bonus sanificazione e DPI 2020, al via la comunicazione delle spese ammissibili al credito d’imposta del 60%. Parte la fare operativa del credito d’imposta sulle spese di sanificazione e sui dispositivi di protezione individuale. La comunicazione potrà essere inviata dal 20 luglio e fino al 7 settembre 2020, e poi spetterà all’Agenzia delle Entrate il compito di comunicare l’importo effettivo del bonus riconosciuto. L’invio della comunicazione per il credito d’imposta sulle spese di sanificazione, mascherine, gel disinfettanti ed altri dispositivi di protezione individuale, è solo uno dei passi per il via libera al bonus spettante. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 10 luglio 2020 prevede un iter articolato per il bonus sanificazione e DPI, il credito d’imposta pari al 60% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 60.000 euro, introdotto dal decreto Rilancio. Alla comunicazione delle spese sostenute e di quelle da sostenere entro il 31 dicembre 2020 seguirà la pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’importo del credito d’imposta effettivamente fruibile dal richiedente. Un provvedimento stabilirà, in base alle richieste pervenute ed entro i limiti dei fondi disponibili (200 milioni per il 2020 ed altrettanti per il 2021) la percentuale effettiva OMA del bonus riconosciuto alle imprese per sanificazione e DPI. La data è fissata all’11 settembre 2020. Ci sarà tempo dal 20 luglio al 7 settembre 2020 per la comunicazione delle spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione sostenute e da sostenere entro la fine dell’anno. Modulo, regole ed istruzioni sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 10 luglio 2020, corredato da circolare illustrativa. Il bonus per la sanificazione e per i DPI è sicuramente tra quelli più ad ampio respiro, considerando che tutte le imprese – in considerazione dell’emergenza Covid-19 e delle indicazioni INAIL per la tutela di lavoratori e clienti – hanno sostenuto e continueranno a sostenere spese per “pulizie straordinarie” ed acquisto di dispositivi di protezione. Dalle mascherine, ai prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, pannelli divisori fino alla sanificazione di luoghi comuni e degli strumenti di lavoro, è particolarmente ampio anche l’ambito dei costi ammissibili al credito d’imposta. È anche per questo che l’Agenzia delle Entrate specifica un aspetto fondamentale: per il rispetto del limite di spesa, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese sarà solo teoricamente pari al 60% dell’importo indicato nella comunicazione. Nella circolare n. 20 E: “Articoli 120 e 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – Crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”, l’Ufficio Entrate chiarisce tutti i dettagli di questa misura. Tra le altre informazioni, la circolare specifica quale sia l’ambito oggettivo di applicazione di questo provvedimento ed elenca le tipologie di spese ritenute ammissibili. Il successivo comma 2 dell’articolo 125 elenca le tipologie di spese ammesse. In particolare, esse riguardano: – spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; – spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; – prodotti detergenti e disinfettanti; – altri dispositivi di sicurezza, quali: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le eventuali spese di installazione; – dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Fonte: La Voce di Mantova